Gli statuti

Gli statuti della Società svizzera di filosofia

I. Nome, sede e scopo

Art. 1
Con la denominazione «Società svizzera di filosofia» (SSP), Société Suisse de Philosophie, Società Svizzera di Filosofia, esiste un’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

La sua sede si trova presso il domicilio del presidente o della presidente in carica.

Art. 2
La Società svizzera di filosofia ha lo scopo di coltivare e promuovere lo scambio delle conoscenze filosofiche nonché di riunire le società filosofiche locali. Organizza convegni filosofici e promuove la vita filosofica in Svizzera attraverso la sua collana di pubblicazioni: Studia Philosophica.

Essa mantiene relazioni con le organizzazioni che perseguono obiettivi affini, in particolare con l’Accademia svizzera delle scienze umane e sociali e con la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP).


II. Membri

Art. 3
La Società svizzera di filosofia è composta dai membri delle società da essa riconosciute e da membri individuali. Le società riconosciute sono le Società filosofiche di Ginevra, Losanna (Vaud) e Neuchâtel, che formano la Société Romande de Philosophie; le Società filosofiche di Basilea, Berna, Friburgo, della Svizzera centrale, della Svizzera italiana, della Svizzera orientale, di Zurigo, nonché l’Associazione svizzera degli insegnanti di filosofia nelle scuole secondarie superiori, la Society for Women in Philosophy Switzerland, il CaféPhilo Soletta e il portale online philosophie.ch.

L’Assemblea generale decide sul riconoscimento di altre società e sulla revoca del riconoscimento, su proposta del comitato direttivo, mediante una revisione parziale degli statuti.

I membri individuali sono ammessi dal comitato direttivo; la loro esclusione avviene su proposta del comitato direttivo mediante decisione dell’Assemblea generale.

Art. 4
L’ammontare delle quote associative è stabilito dall’Assemblea generale. Le società membri locali versano annualmente alla Società svizzera di filosofia una quota di 2 franchi per membro.

Fa eccezione a questa disposizione il portale Internet philosophie.ch. Esso fornisce invece prestazioni alla Società svizzera di filosofia mediante la gestione di un calendario pubblico degli eventi.

Le società riconosciute versano al tesoriere o alla tesoriera la quota annuale relativa ai loro membri.

III. Organi

Art. 5
Gli organi della Società svizzera di filosofia sono:

  1. l’Assemblea generale,
  2. il comitato direttivo,
  3. la redazione di Studia Philosophica,
  4. i revisori dei conti,
  5. i delegati presso l’Accademia svizzera delle scienze umane e sociali,
  6. il/la delegato/a presso la Sezione 4 (Scienze della cultura) dell’Accademia svizzera delle scienze umane e sociali,
  7. i delegati presso la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie.

Art. 6
L’Assemblea generale costituisce l’organo supremo della Società. Essa viene convocata come Assemblea generale ordinaria ogni due anni dal comitato direttivo. Qualora almeno un quinto dei membri della Società lo richieda, il comitato direttivo deve convocare un’Assemblea generale straordinaria.

L’Assemblea generale ordinaria tratta in particolare i seguenti affari:

  1. elezione degli organi la cui nomina non è altrimenti regolata dagli statuti;
  2. ricezione e approvazione del rapporto d’attività presentato dal comitato direttivo nonché del rendiconto biennale sulla base del rapporto dei revisori dei conti;
  3. discussione e decisione sulle proposte annunciate dal comitato direttivo con la convocazione e sulle proposte individuali dei membri, che devono essere presentate per iscritto al comitato direttivo al più tardi una settimana prima dell’Assemblea generale;
  4. revisione degli statuti.

Hanno diritto di voto i membri della Società presenti.

Art. 7
Il comitato direttivo è composto dal presidente centrale o dalla presidente centrale, dal vicepresidente o dalla vicepresidente, dal tesoriere o dalla tesoriera, dal segretario o dalla segretaria e dai membri aggiunti. Almeno un membro di ciascuna società riconosciuta ne fa parte.

Il comitato direttivo è eletto dall’Assemblea generale per la durata di due anni. L’elezione avviene nel suo insieme, salvo che l’Assemblea generale richieda un’elezione individuale.

Il presidente centrale o la presidente centrale è eletto/a dall’Assemblea generale tra i membri del comitato direttivo per la durata di due anni, per quanto possibile secondo un sistema di rotazione tra i seguenti gruppi:

  1. Ginevra, Losanna (Vaud), Neuchâtel;
  2. Basilea, Berna, Zurigo;
  3. Friburgo, Svizzera centrale, Svizzera italiana, Svizzera orientale, Associazione svizzera degli insegnanti di filosofia nelle scuole secondarie superiori.

I membri del comitato direttivo sono rieleggibili al termine del loro mandato. Il presidente centrale o la presidente centrale può essere rieletto/a una volta per un secondo mandato. In caso di vacanze, il comitato direttivo può completarsi autonomamente fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.

Il comitato direttivo gestisce gli affari della Società. È responsabile del finanziamento di Studia Philosophica. Cura le relazioni con l’Accademia svizzera delle scienze umane e sociali, con la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie e con organizzazioni affini.

Il comitato direttivo può deliberare e prendere decisioni se è presente più della metà dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Il presidente o la presidente dispone del voto decisivo solo in caso di parità.

Art. 8
La redazione di Studia Philosophica è curata da un membro di lingua tedesca e da un membro di lingua francese.

I redattori sono eletti dall’Assemblea generale per un periodo di quattro anni su proposta del comitato direttivo. Essi sono rieleggibili. In caso di impedimento, il comitato direttivo nomina dei supplenti fino alla successiva Assemblea generale.

I compiti della redazione sono definiti in un regolamento emanato dal comitato direttivo.

Art. 9
I due revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea generale per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili.

Art. 10
Il presidente centrale o la presidente centrale è, d’ufficio, delegato/a presso l’Accademia svizzera delle scienze umane e sociali. Un secondo delegato o una seconda delegata è eletto/a dall’Assemblea generale per un periodo di quattro anni. Egli/ella è rieleggibile.

Art. 11
I due delegati presso la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, uno di lingua tedesca e uno di lingua francese, sono nominati dal comitato direttivo per un periodo di quattro anni. Essi tengono informato il presidente centrale o la presidente centrale sulle loro attività. Essi sono rieleggibili.

Il presidente centrale o la presidente centrale è delegato/a presso la Sezione 4 (Scienze della cultura) dell’Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU); il tesoriere o la tesoriera lo/la rappresenta.

I presenti statuti del 3 marzo 1957 contengono le modifiche approvate nelle Assemblee generali dell’8 giugno 1985, del 13 giugno 1987, del 17 maggio 2003, del 30 novembre 2013 e del 29 settembre 2019.

La presidente: Guenda Bernegger
Il tesoriere: Friedemann Bieber