Statuti


Statuti

  1. Le romaniste e i romanisti della Svizzera che svolgono un’attività scientifica formano un’associazione denominata COLLEGIUM ROMANICUM.
  2. Il COLLEGIUM ROMANICUM è affiliato all’Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSU).
  3. Esso si propone di:
  • rafforzare i rapporti collegiali tra i suoi membri;
  • esaminare questioni universitarie e scientifiche;
  • favorire lo scambio d’informazioni sui progressi delle ricerche linguistiche e storico-letterarie;
  • creare possibilità di pubblicazione;
  • difendere gli interessi della filologia romanza.
  1. La direzione del COLLEGIUM ROMANICUM è affidata a un comitato eletto ogni quattro anni dal COLLEGIUM e composto da una presidente o un presidente, una vicepresidente o un vicepresidente e una segretaria o un segretario.
  2. L’ammissione di nuovi membri compete al COLLEGIUM. L’assemblea generale può nominare membri onorari.
  3. Il COLLEGIUM ROMANICUM ha sede presso il domicilio della presidente o del presidente.
  4. I membri versano un contributo ogniqualvolta ciò sia necessario per coprire le spese amministrative. I membri onorari sono esentati dal contributo.

Berna, 1° giugno 1947 / 2 novembre 1958 / 6 dicembre 1959 / 21 gennaio 1995